Ricordiamo che chi avesse assicurato il I° raccolto è obbligato ad assicurare anche il II° raccolto (es. soia) se nello stesso comune del primo raccolto pena la perdita del contributo pubblico.
La regola vale anche per chi avesse assicurato il mais da granella e nello stesso comune su altro appezzamento ha seminato anche il mais da insilaggio/biomassa (o viceversa) andrà pertanto assicurato anche quest’ultimo.